Il sindacalista riminese ha lasciato il segno anche nella storia del diritto di famiglia: l’art. 18 del contratto di arruolamento prevedeva un’indennità alla donna che coabitava stabilmente con il marittimo deceduto e ai suoi figli legittimi o naturali
Le unioni civili? Quasi cent’anni fa Capitan Giulietti le aveva già pensate e realizzate.
Dotato di grande perspicacia e di una rara concretezza nel risolvere i problemi dei marittimi, nel 1920 il sindacalista riminese riuscì a strappare agli armatori un nuovo contratto di arruolamento del tutto rivoluzionario sfruttando il grande ascendente ottenuto con l’appoggio alla prima guerra mondiale.
Giulietti in quel periodo si stava ponendo come un attore nella scena politica ed economica italiana e l’importanza del contratto trascendeva il contenuto sindacale, diventando strumento di una nuova politica economico-sociale. Tale accordo conteneva elementi di grande impatto come la previsione di una trattenuta sindacale dalla busta paga e un contributo volontario, sempre da decurtare dal salario, alla cooperativa “Garibaldi”. Si trattava di questioni ora ampiamente accettate e considerate normali, eppure all’epoca fecero discutere per anni i più grandi economisti come Luigi Einaudi, Attilio Cabiati e Maffeo Pantaleoni.

Gli armatori si pentirono presto della concessione perché rafforzava il sindacato e si rivolsero al nascente fascismo e in particolare a colui che divenne il maggiore teorico del razzismo in Italia, Giovanni Preziosi. Giulietti per non soccombere si appoggiò allora a D’Annunzio, riuscendo ancora per qualche anno a resistere.
Tuttavia la parte più innovativa del contratto dal punto di vista sociale era contenuta nell’art. 18, dove si prevedeva che ai ini dell’indennità riconosciuta per il marittimo deceduto, «è equiparata alla moglie la donna che coabita stabilmente con l’arruolato e ai figli legittimi i figli naturali di essa».
Si trattava di un problema molto sentito, tenendo conto che il marittimo era generalmente molto povero e viveva parecchi mesi fuori di casa e perciò talvolta succedeva che al matrimonio si sostituisse la convivenza more uxorio, almeno secondo la legge italiana. All’epoca infatti non vi era il matrimonio cosiddetto concordatario: secondo i principi dello stato liberale che teneva separata la sfera civile da quella religiosa, l’unico matrimonio considerato giuridicamente rilevante era quello civile, che diventava imprescindibile per chiunque volesse acquistare la qualità di coniuge di fronte allo Stato.
Il matrimonio religioso era lecito, ma giuridicamente irrilevante, per cui era necessario che i due sposi, oltre a celebrare il rito ecclesiastico, ripetessero allo Stato Civile la formulazione del consenso affinché il rapporto coniugale avesse valore nei rapporti civili e quindi economici.
Percepita questa esigenza, al fine di evitare che vi fossero discriminazioni, Giulietti, in quel momento particolarmente felice della sua attività, aveva quindi compiuto un atto decisamente “rivoluzionario” nei rapporti di famiglia codificati dal 1865 e rimasti quasi totalmente immutati. Il riconoscimento della donna convivente rappresentava perciò un atto di giustizia e precorreva la riforma del diritto di famiglia del 1975, ma ancora di più l’introduzione delle “unioni civili” appena avvenuta.
È stato notato1 da autorevoli giuristi e storici come Filippo Vassalli e Paolo Ungari che tale contratto è uno dei primi esempi di rivoluzione del diritto di famiglia non per atto “dall’alto” del legislatore, ma da impulsi “dal basso”, cioè per iniziative di soggetti che pur essendo fuori da ogni possibilità di cambiare le norme, tuttavia con i loro usi stavano diffondendo problemi che venivano risolti anche in sede contrattuale. Quindi la mente fervida e poliedrica di Giulietti ha lasciato il proprio segno anche nella storia del diritto di famiglia: Omero lo avrebbe definito dal “multiforme ingegno”, proprio come il più famoso navigatore di tutti i tempi, Ulisse.
Note
1) Si tratta di Filippo Vassalli, nella propria opera Del Matrimonio stampata a Torino nel 1925-26; l’opera è citata
in Paolo Ungari, Storia del diritto di famiglia in Italia, 1796-1975, Bologna, Il Mulino, 2002, pagg. 212-213.
Vassalli fu l’autore di grandi parti del codice civile del 1942 ed era specializzato nel diritto matrimoniale. Ungari osserva come nel successivo libro edito da Vassalli che riprende i concetti del precedente, Lezioni di diritto matrimoniale, Padova, Cedam, 1932, la parte relativa a Giulietti è omessa (Paolo Ungari, Storia del diritto di famiglia in Italia, 1796-1975, op.cit. pag. 225). Si tratta forse dell’ennesimo esempio di damnatio memoriae subìto da Gìulietti negli anni Trenta?
Ariminum, luglio agosto 2016